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GIOVANISSIMI ED ANZIANI – CHI DECIDE SULLA LORO SALUTE

 

 

Possibile che un “grande anziano” si veda spesso “non considerare” da medici che si rivolgono al suoi più giovani parenti, dando per scontato che non sia più in grado di decidere per sé? E che a 16 anni un ragazzo non possa aver diritto di parola su scelte che riguardano la sua salute?

La questione del diritto di decidere della propria salute per chi è molto giovane – o all’opposto – molto anziano, è oggi in bilico tra nuove leggi e vecchie prassi. Quali siano i diritti dei pazienti riguarda tutti. E non sono le norme a mancare, ma non sempre la loro applicazione è corretta, o lo è fin troppo perché la legge viene applicata in modo eccessivamente rigido.

Benché i molto anziani ed i minori appartengono alla grande categoria dei pazienti “fragili” – che comprende anche malati psichiatrici, e pazienti con deficit cognitivi – loro rispettive situazioni sono molto diverse.

idee-festa-18-anniMentre per i giovani c’è un preciso limite oltre il quale non sono più minori, ovvero i 18 anni, non è scritto da nessuna parte quando si diventa vecchi e quali diritti si perdano a quel punto.

Per i minori, proprio per il fatto che ci sono limiti di età precisi, le norme vengono spesso superate dalla prassi, da sentenze su specifici casi. Per la terza e quarta età, invece accade il contrario. Leggi molto specifiche che tutelano l’espressione della volontà non sempre vengono rispettate nella pratica.

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Ed anche tra gli stessi minori ci sono differenze: con questo termine si intendono i neonati, bambini, adolescenti e quasi maggiorenni. Ci sono norme che abbassano questa età a 15 anni (si può interrompere una gravidanza, riconoscere un figlio, e non è obbligatorio l’intervento del Giudice Tutelare.

Inoltre una nuova sensibilità si è andata creando nella società attuale: nel Trattato di Lisbona del 2009 si dichiara che i bambini debbono poter esprimere la loro opinione sulle condizioni che li riguardano.

Nel caso degli anziani c’è una “età della pensione”, ma non per questo a 65, 70 o ad 80anziani-1 anni si entra in una nuova categoria giuridica. Poiché però la medicina non ha sconfitto le malattie, ma le ha cronicizzate, si pone il problema degli anziani che hanno mantenuto integre le loro capacità decisionali, ma si scontrano con pregiudizi, consolidati dalla prassi.

Se l’anziano ha ridotte capacità cognitive verificate, dal 2004 è prevista la figura dell’Amministratore di sostegno, che deve “sostenere” le persone con diminuita o compromessa (anche temporaneamente” autonomia.

Ma sostenere non vuol dire sostituire. E l’Amministratore non deve essere necessariamente un parente.

Tocca al Giudice Tutelare stabilire chi deve essere e se l’anziano, quando era in pieno possesso delle sue facoltà, ha designato una persona; il Giudice non potrà non tener conto. Nelle prassi comune invece il solo fatto che un anziano rifiuti delle cure è visto come una incapacità.

Non si dimentichi infine che l’Interdizione (Istituto nato più che altro per la protezione del patrimonio) è ancora in vigore, anche se è applicato con maggiore sensibilità e cautela.

PS. Le figure che la Legge prevede nel caso una persona non sia in grado si provvedere a se stessa, sono due, con compiti diversi: il Tutore (art. 414 del Codice Civile) l’Amministratore di sostegno (Legge n.6 del gennaio 2004). Ambedue le figure sono nominate da un Giudice Tutelare.

Fonte: Pubblicazione LILT “Prevenire Insieme”

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